ASSOCAM SCUOLA CAMERANA È PRESENTE NELLO SPECIFICO CATALOGO
DELLA PROVINCIA DI TORINO CHE INDIVIDUA LE AGENZIE FORMATIVE
PREPOSTE ALLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Le caratteristiche dell’obbligo formativo degli apprendisti assunti dopo il 25 aprile 2012, ovvero dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 167/2011 del 25/10/2011, denominato anche Testo Unico dell’apprendistato, dipendono fondamentalmente dal titolo di studio. L’emanazione del Decreto legislativo n. 81/2015 ha introdotto ulteriori modifiche, in particolare per quel che riguarda la durata dei moduli formativi.
Tutti i lavoratori ASSUNTI con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera B e art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 sono soggetti ad obbligo formativo a carico dell’azienda.
La formazione prevista per il contratto di Apprendistato professionalizzante è articolata in:
- formazione di base e trasversale, la cui durata ed i contenuti sono stabiliti dalla regolamentazione regionale in base al titolo di studio dell’apprendista;
- formazione tecnico-professionale, la cui durata e i contenuti sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento o da accordi interconfederali e che deve essere indicata nel piano formativo individuale dell’apprendista.
Formazione di base e trasversale
La formazione di base e trasversale si realizza mediante i moduli formativi standard, della durata di 40 ore ciascuno.
La durata della formazione di base e trasversale è strutturata sulla base del titolo di studio dell’apprendista ed è riferita all’intera durata del contratto di apprendistato. Una parte della formazione, comune a tutti i titoli di studio, è dedicata al Modulo 1 (sicurezza sul lavoro, rapporto di lavoro, sistema azienda, competenze relazionali) e ha una durata di 40 ore:
- 40 ore se in possesso di laurea o titolo di studio superiore. Qui è prevista la sola frequenza del modulo base (Modulo 1) da 40 ore, da svolgere presso un’agenzia formativa accreditata;
- 80 ore se in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di maturità. Qui è prevista la frequenza del modulo base (Modulo 1) da 40 ore, da svolgere presso un’agenzia formativa accreditata, più un modulo da 40 ore denominato “Competenze chiave di cittadinanza – Imparare ad imparare” (UF3), da svolgere presso l’azienda con l’assistenza di un coordinatore formativo dell’agenzia formativa;
- 120 ore se in possesso della sola licenza media inferiore o senza titolo di studio. Qui, oltre agli stessi moduli di cui sopra (Modulo 1 e Modulo UF3), è prevista la frequenza di un modulo aggiuntivo da 40 ore (Modulo 2), che l’agenzia formativa propone in relazione al catalogo approvato (es: inglese, competenze matematiche e scientifiche, competenze digitali).
Si specifica che, per assolvere l’obbligo formativo, l’apprendista deve frequentare tutte le ore previste dal piano formativo.
La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti:
- che abbiano già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015;
- in possesso di crediti formativi sulla sicurezza (art. 8 conferenza stato regioni 21.12.2011) relativamente alla formazione generale sulla sicurezza.
L’azienda o ente che intende assumere o ha già assunto un apprendista deve scegliere l’operatore della formazione tramite la procedura GECO (gestione comunicazioni obbligatorie) del portale SISTEMAPIEMONTE.
La scelta viene fatta, di norma, durante la comunicazione dell’assunzione, ma può essere successivamente modificata in ogni momento.
È responsabilità del datore di lavoro predisporre, in forma sintetica, un piano formativo individuale (PFI) – definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o da accordi interconfederali – che è parte integrante del contratto di apprendistato e nel quale devono essere indicati:
- la qualificazione professionale e un percorso formativo ad essa coerente (con riferimento alle competenze tecnico-professionali);
- i dati relativi all’azienda e all’apprendista;
- l’inquadramento contrattuale;
- i dati del tutor o referente aziendale.
Il tutor o referente aziendale è la figura chiave nel percorso formativo dell’apprendista. Tale ruolo, che può essere svolto anche dal datore di lavoro, è quello di guida e supporto dell’apprendista nella fase di inserimento lavorativo nonché di assisterlo nel percorso di formazione interna, trasmettendo le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. Il tutor è tenuto a svolgere una formazione di 4 ore.
L’apprendista, per assolvere l’obbligo formativo, deve frequentare tutte le ore di formazione previste dal PFI.
La contrattazione collettiva e/o gli Enti bilaterali possono definire modelli da utilizzare per la predisposizione del PFI e dettare procedure specifiche.
In Piemonte, in mancanza di moduli e formulari a questo scopo previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento, l’impresa può avvalersi del Piano formativo individuale regionale, la cui compilazione avviene tramite accesso alla specifica procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte, all’interno del portale “Gestione apprendistato“ (Passo 1 della sezione Gestione apprendisti).
La programmazione degli sportelli per la presentazione delle domande di finanziamento da parte degli operatori della formazione professionale viene definita con continuità nel corso dell’anno (mediamente 4 sportelli ogni anno). Durante questi sportelli, l’agenzia formativa consulta sul portale Sistemapiemonte l’elenco degli apprendisti e delle relative aziende che hanno scelto l’agenzia stessa per la formazione e provvede a contattarli e a formulare i piani formativi di dettaglio (PFI).
La scelta dell’operatore della formazione è l’unica cosa che l’azienda deve fare per poter accedere alla formazione finanziata: la Scuola Camerana provvederà a tutti gli adempimenti successivi.